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Quando disponibili, i link portano alla fonte. Iniziando dalla dottoressa Chiara Bigotti,
si ringrazia chi ha segnalato e vorrà segnalare sentenze interessanti












































Legge 3  febbraio 2011, n. 4
Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari
Disposizioni rilevanti per il settore penale:
legge 11 aprile 1974, n. 138 (Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l’alimentazione umana)
- modifiche artt. 6
Legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche (Disciplina della attività sementiere)
- modifica articolo 31-32-33-35 (sanzioni amministrative al fine di rafforzare l'azione di repressione delle frodi alimentari e di valorizzare le produzioni di qualità italiane)
Legge 13 novembre 1960, n. 1407 (Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva)
- modifica art. 8 (aggiornamento sanzione amministrativa)
Legge 15 febbraio 1963, n. 281, (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi)
- modifiche artt. 22 – 23 (sanzioni amministrative)


D.lgs. 24 marzo 2011, n. 50
Attuazione dei Regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell’articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96 
Disposizioni rilevanti per il settore penale
Legge 309/90 (T.U. stupefacenti)
- sostituzione art. 70 (precursori di droghe)
Legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001)
- aggiunta all’art. 96 delle parole ‘art. 70, commi 4, 6 e 10’.


D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli
Disposizioni rilevanti per il settore penale.
- art. 31 d.lgs.(contravvenzioni punite con arresto e ammenda)


Legge 21 aprile 2011, n. 62
Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori
Disposizioni rilevanti per il settore penale:
Cod. proc. pen.
- artt. 275, 284 e 285-bis; 
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)
- art. 21-ter, 47-ter, 47-quinquies


Legge 14 giugno 2011, n. 95
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno
Disposizioni rilevanti per il settore penale
- art. 7: ipotesi di nuova incriminazione per ‘chiunque impiega, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse, ovvero assiste anche finanziariamente, incoraggia o induce altri ad impegnarsi in tali attività, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 258.228 a euro 516.456’.


D.l. 23 giugno 2011, n. 89
Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari
Disposizioni rilevanti per il settore penale:
Cod. proc. pen.:
- modifica disp. Att. cod. proc. pen., art. 183-ter
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 28 (T:U. immigrazione)
- modifica artt. 10bis (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato), 13 (espulsione amministrativa) e 14 (esecuzione dell’espulsione): in base alle modifiche, il provvedimento di espulsione è adottato dal prefetto «caso per caso». Inoltre, è colmata una lacuna della disciplina previgente, precisando che l’espulsione non può essere né disposta né eseguita coattivamente nei confronti dello straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione sorpreso all’uscita dal territorio nazionale ai controlli di frontiera.


D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121
Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni
Diposizioni rilevanti per il settore penale
Codice penale
- introduzione art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
- introduzione dell’art. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)
D.lgs. 231/01 (resp. amministrativa persone giuridiche)
- introduzione dell’art. 25-decies al d.lgs. 231/01 (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)
- introduzione dell’art. 25-undecies al d.lgs. 231/01 (Reati ambientali)
D. lgs. 152/2006 (T.U. ambiente)
Modifiche artt. 617, 190, 39, all’art. 260-ter; aggiunta dei commi 9-bis e 9-ter dell’art. 260-bis.


Legge 2 agosto 2011, n. 129
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. 
Disposizioni rilevanti per il settore penale: 
- vedi sub d.l. 23 giugno 2011; unica modifica in sede di conversione da segnalare attiene comma 7 dell’art. 1, la quale aggiunge e chiarisce all’art. 147 t.u. immigrazione che «il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento».


D.L. 13 agosto 2011, n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione e lo sviluppo 
Disposizioni rilevanti per il settore penale
Codice penale
- introduzione art. 603-bis (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)
- introduzione art. 603-ter (pene accessorie)
D. lgs. 152/2006 (T.U. ambiente)
- Abrogazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (c.d. sistema sistri) e cancellazione art. 260 bis (regime sanzionatorio ad hoc per la violazione del sistema Sistri).


Legge 14 settembre 2011, n. 148
Conversione, con modificazioni, del d. l. 13 agosto 2011, n. 138, recante  “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione e lo sviluppo” 
Disposizioni rilevanti per il settore penale: 
Codice penale (modifiche marginali e di dettaglio rispetto al d.l.):
- introduzione art. 603-bis (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)
- introduzione art. 603-ter (pene accessorie)
D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. ambiente): 
- reinserimento della tracciabilità dei rifiuti (sistema Sistri) artt. 258 e 260-bis (sistema sanzionatorio).
D. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (sistema penale tributario)
- artt. 2 e 8 (abrogazione dei relativi commi terzi, che prevedevano una diminuzione di pena rispettivamente per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e emissione di fatture inesistenti, a seconda dell’ammontare di elementi passivi fittizi esposti), 3 (reato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici, abbassamento della soglia relativa all’entità dell’imposta evasa, sia a quella riferita all’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione), 4 (dichiarazione infedele, abbassamento sia della soglia rappresentata dall’imposta evasa, sia la soglia data dall’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione), 5 (reato omessa dichiarazione, la  soglia di punibilità costituita dall’imposta evasa è stata più che dimezzata), 12 (inserimento di un comma 2-bis relativo alla sospensione condizionale della pena prevedendo due casi di esclusione) e 13 (inserimento di un comma 2-bis il quale prevede, per tutti i delitti considerati dal citato testo normativo, che il patteggiamento  ex art. 444 c.p.p. possa essere chiesto «solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2», ovvero, in altri termini, quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, venga effettuato il pagamento ad estinzione dei debiti tributari conseguenti alle condotte illecite).

Legge 27 gennaio 2012, n. 3
Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento 
Modifiche del codice penale:
- Art. 629 c.p.: innalzamento della sanzione pecuniaria (I comma: multa da 1000  a 4000 euro; II comma multa da 1.000 a 4.000 euro); 

Legge 15 febbraio 2012, n. 12
Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica” – Disposizioni rilevanti per il settore penale
Modifiche del codice penale:
- artt. 240: inserimento al secondo comma di un numero 1-bis, che configura una nuova ipotesi di confisca obbligatoria, da disporre anche in caso di patteggiamento, in relazione ai beni e strumenti informatici e telematici utilizzati per la commissione di reati informatici (quali artt. 615-ter, 615-quarter, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter, 640-quinquies) e di destinazione dei medesimi beni. L’obbligo di confisca non opera in caso in cui la cosa o il bene ovvero «lo strumento informatico o telematico» appartenga a persona estranea al reato;
Modifiche al codice di procedura penale:
-  inserimento dell’art. 86-bis tra le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, con il quale è disciplinato l’impiego e la destinazione dei beni e strumenti informatici utilizzati per la commissione dei reati informatici e di quelli di cui agli artt. 473 e 474  c.p. ed oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca.
Modifiche alla Legge 16 marzo 2006, n. 146, disciplina delle operazioni sotto copertura:
- introduzione all’art. 9 di un nuovo comma 9-bis per cui i beni informatici e telematici confiscati nell’ambito di procedimenti penali per delitti contro la personalità individuale (artt. 600-604 c.p.) siano assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano fatto richiesta per l'impiego nelle attività sotto copertura ovvero per lo svolgimento dei compiti d’istituto.

Legge 17 febbraio 2012, n. 9
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.
Le modifiche hanno interessato alcuni articoli del codice di procedura penale oltre a svariati  leggi disciplinanti l'attività degli istituti penitenziari,delle camere di sicurezza e recanti la disciplina in materia di responsabilità dei magistrati e risarcimento per ingiusta detenzione.

Legge 28 giugno 2012, n. 110
Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.
La Convenzione individua e definisce le seguenti fattispecie: corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali (articoli 2 e 3); corruzione di membri di assemblee pubbliche nazionali (articolo 4); corruzione di pubblici ufficiali stranieri (articolo 5); corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere (articolo 6); corruzione attiva e passiva nel settore privato (articoli 7 e 8); corruzione di funzionari internazionali (articolo 9); corruzione di membri di assemblee parlamentari internazionali (articolo 10); corruzione  di giudici e di agenti di corti internazionali (articolo 11); traffico d’influenza (articolo 12); riciclaggio dei proventi di reati di corruzione (articolo 13); reati contabili (articolo 14).
Le norme dispongono, in particolare, che le Parti contraenti:
a) adottino nel proprio ordinamento misure che consentano di confiscare o sottrarre gli strumenti ed i proventi dei reati penali definiti dalla Convenzione o beni per un valore corrispondente a tali proventi (articolo 19, par. 3);
b) garantiscano la specializzazione di persone o di enti nella lotta contro la corruzione e provvedano affinché i medesimi soggetti dispongano di una formazione e di risorse finanziarie adeguate all’esercizio delle proprie funzioni (articolo 20);
c) si prestino l’assistenza giudiziaria più ampia possibile (articoli 26, 30 e 31);
d) includano i reati penali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in tutti i futuri trattati di estradizione. I medesimi reati dovranno essere altresì inclusi, quali reati per i quali è ammessa l’estradizione, in ogni trattato di estradizione in vigore tra le Parti (articolo 27, par. 1);
e) designino una o più autorità centrali competenti in materia di cooperazione giudiziaria internazionale in tema di corruzione (articolo 29).
La legge di ratifica della Convenzione in esame ha individuato all’art. 3 il Ministero della giustizia quale Autorità centrale italiana.

Legge 1 ottobre 2012, n. 172
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Modifiche relative al codice penale
Le principali novità introdotte dalla Convenzione suddetta sono le seguenti:
1) il nuovo reato di “adescamento di minorenni”;
2) le nuove condotte introdotte a integrazione del reato di “prostituzione minorile”;
3) il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di abuso sessuale e sfruttamento sessuale dei minori;
4) il reato di “istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia”;
5) l’ampliamento della gamma di reati a danno dei minori rispetto ai quali non si potrà più dichiarare di non essere a conoscenza della minore età della persona offesa, grazie al principio dell’inescusabilità dell’ignoranza dell’età della persona offesa (salvo che si tratti di ignoranza inescusabile - Corte Costituzionale n. 322/2007) il cui limite è stato innalzato ai 18 anni;
6) la modifica della fattispecie di “corruzione di minorenne”(art. 609 quinquies c.p.);
7) l’opportunità per i minori vittime di essere assistiti in ogni fase del procedimento giudiziario dal supporto emotivo e psicologico di operatori, di comprovata esperienza, legittimati a operare per la cura ed il sostegno alle vittime;
8) il “trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori”, con l’obiettivo di garantirne il recupero e ridurre i casi di rischio di recidiva.


Legge 6 novembre 2012, n. 190
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” – disposizioni rilevanti per il settore penale.
Modifiche al codice penale:
- agli artt. 32-quarter e 32-quinquies si aggiunge il riferimento al reato di cui; all’art. 314 (peculato) il limite edittale minimo della pena, in precedenza pari ad anni tre di reclusione, è innalzato ad anni quattro; all’art. 317 (concussione)  si espunge dai soggetti attivi l’incaricato di pubblico servizio, la condotta tipica è circoscritta alla sola ipotesi della costrizione, il limite edittale minimo della pena, in precedenza di anni quattro di reclusione, è innalzato ad anni sei; all’art. 318 (corruzione per l’esercizio della funzione) è sostituita la rubrica “Corruzione per un atto d’ufficio” con “Corruzione per l’esercizio della funzione”, con conseguente modifica della condotta tipica non più necessariamente collegata all’adozione di un atto d’ufficio, è soppressa la precedente distinzione tra corruzione antecedente e susseguente, inglobate ora in un’unica fattispecie, prevedendo così la punibilità del corruttore, in forza del richiamo da parte dell’art. 321,  anche per l’ipotesi di corruzione susseguente, è sostituita la locuzione “danaro o altra utilità” in luogo del termine “retribuzione” per definire l’oggetto della dazione ricevuta dal pubblico ufficiale; all’ art. 319 (corruzione propria) il limite edittale minimo della pena, in precedenza pari ad anni  due di reclusione, è innalzato ad anni quattro , il limite edittale massimo della pena, in precedenza pari ad anni cinque di reclusione, è innalzato ad anni otto;  all’art. 319-ter  (Corruzione in atti giudiziari) la pena in precedente racchiusa tra tre ed otto anni di reclusione, è innalzata dagli anni quattro a dieci, con riguardo all’ipotesi aggravata di cui al c. 2, il minimo edittale è elevato ad anni cinque in luogo dei precedenti quattro; all’ art. 319-quarter è introdotto il reato di “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, il quale dispone che  “salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni”. Tale fattispecie è stata estrapolata dal previgente art. 317 c.p., nel quale costituiva condotta alternativa alla costrizione; all’art.  320, 321; all’art. 322. (Istigazione alla corruzione), il cui primo comma è stato modellato nel senso che chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora la promessa o l’offerta non sia accettata, alla pena stabilita dal primo (ed oggi unico) comma dell’art. 318 ridotta di un terzo, mentre, in forza del comma terzo, la medesima pena si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, all’art. 322-bis, riguardante il peculato, la concussione, la corruzione e l’istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, all’art.  322-ter; all’art. 323 (abuso di ufficio) la pena in precedenza racchiusa tra un minimo edittale di sei mesi ed un massimo di tre anni di reclusione, è ora ricompresa tra uno e quattro anni di reclusione; l’art. 323-bis riguardante la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità; all’art. 346-bis si introduce la nuova fattispecie di “Traffico di influenze illecite” la quale dispone che “chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”. 
Modifiche al codice di procedura penale: 
- all’art. 308 si introduce il comma 2-bis, il quale dilata i termini di efficacia delle misure cautelari interdittive, da sei mesi anziché due, per … con riguardo ai procedimenti per i delitti di cui agli artt. 314,316, 316-bis, 316-ter, art. 317, 318, 319, 319-ter, art. 319-quater, 320 c.p.; all’art. 133, comma 1-bis, disp. att. c.p.p disp. att. cod. proc. pen..., si estende l’obbligo di comunicare il decreto che dispone il giudizio alle pubbliche amministrazioni ivi individuate anche per il delitto di cui all’art. 319-quater c.p.
Modifiche al codice civile: 
- modifica dell’art. 2635 la cui rubrica “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità” è sostituita con “Corruzione tra privati”, al c. 2, fra i soggetti attivi del reato si includono i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali di cui al c. 1.
Modifiche alla Legge 7 agosto 1992, n. 356 di conversione del d.l. d.l. 8 giugno 1992, n. 306 
“Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa” :
- modifica dell’ art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca), nel quale per ragioni di coordinamento con la novella in materia di reati contro la p.a.  ad opera della l. n. 190/2012, si include il delitto di cui all’art. 319- quater c.p. tra quelli per i quali è consentita la confisca cd. “allargata”.
Modifiche al D.lgs. 8 giugno 2001. n. 231 
“ Disciplina  della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 330” :
- modifica degli artt. 25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) e 25-ter (Reati societari) nei quali sono stati inseriti i riferimenti agli artt. 319-quater c.p e art. 2635 c.c., ora divenuti reati-presupposto per la configurabilità della responsabilità amministrativa degli enti.

Legge 8 novembre 2012,  n. 189
“Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” – disposizioni rilevanti per il settore penale.
- in tema di responsabilità medica, l’art. 3, c. 1 della presente legge, non prevede più la punibilità per colpa lieve, disponendo che “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.

Legge 20 dicembre 2012, n. 237
“Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale”
La presente legge di adeguamento prevede un obbligo di cooperazione dell’Italia con la Corte penale internazionale (CPI), nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano (art. 1). Il Ministro della giustizia è l’organo competente per i rapporti con la CPI, egli riceve le richieste, vi dà seguito e presenta a questa atti e richieste (art. 2). Le richieste formulate dalla CPI devono essere trasmesse per l’esecuzione al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, quale giudice competente. E’ disciplinata la procedura di consegna di una persona oggetto di un mandato di arresto della Corte, nonché l’eventuale applicazione di un provvedimento di custodia cautelare, anche prima che sia intervenuta la richiesta di consegna vera e propria. Sono altresì regolate le procedure per l’esecuzione delle pene inflitte dalla CPI in Italia. L’adeguamento dell’ordinamento italiano non è stato ancora effettuato sul versante del diritto penale internazionale sostanziale: non tutti i crimini di competenza della Corte costituiscono infatti reato ai sensi dalla legislazione italiana, . dei crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio, non sono in realtà previsti come tali nel nostro ordinamento. 

Legge 24 dicembre 2012, n. 228
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2013) – disposizioni rilevanti per il settore penale. 
Modifiche al d.lgs. 6 settembre 2011,  n. 159
“Codice  delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione mafiosa, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
- l’art. 24, c. 2 (confisca) è sostituito; All’art. 40 (gestione dei beni sequestrati) sono aggiunti i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, all’art. 48 regolante la “destinazione dei beni e delle somme” è stato soppresso al comma 1, lett. b) l’ultimo periodo, ed è stato sostituito il comma 12.  
Modifiche alla Legge 7 agosto 1992, n. 356 di conversione del d.l. d.l. 8 giugno 1992, n. 306 
“Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa” :
- modifica dell’art. 12 sexies (ipotesi particolari di confisca) mediante sostituzione del comma 4-bis 


Legge, 24 dicembre 2012, n. 234 
Adeguamento al Trattato di Lisbona, riguarda la partecipazione del nostro Paese alla formazione e all’attuazione della normativa UE.
In particolare si segnala:
a) la riorganizzazione del processo di recepimento della normativa europea, con lo sdoppiamento della c.d. legge comunitaria in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto sarà limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie, e la legge europea che, più in generale, conterrà disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo. a) il consolidamento del raccordo tra Parlamento e Governo nella formazione della posizione italiana nei processi decisionali dell'UE, con la previsione di nuovi o più articolati obblighi di informazione del Governo alle Camere, l'obbligo del Governo di assicurare la coerenza delle posizioni assunte in sede europea con gli atti di indirizzo delle Camere e la precisazione dei presupposti per l'attivazione della riserva di esame parlamentare;
b) una più efficace applicazione delle prerogative attribuite alle Camere dal Trattato di Lisbona, perseguita attraverso il richiamo dei poteri delle Camere sul rispetto del principio di sussidiarietà e la previsione dell'intervento parlamentare per l'attivazione del cd. meccanismo del freno d'emergenza.


Legge 15 ottobre 2013, n. 119
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province
Modifiche del codice penale:
- Inserimento di una nuova aggravante comune all’art. 61, n. 11-quinquies): «l'avere, nei delitti non colposi contro la vita  e l'incolumità individuale, contro la libertà personale  nonche'  nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza  o  in danno di un minore di anni diciotto ovvero in  danno  di  persona  in stato di gravidanza»;
- abrogazione del secondo comma dell’art. 572;
- sostituzione del comma primo, numero 5) dell’art. 609-ter: «5) nei confronti  di  persona  che  non  ha  compiuto  gli  anni diciotto della quale il  colpevole  sia  l'ascendente,  il  genitore, anche adottivo, il tutore»; introduzione del comma 2-bis e 2-ter: «2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo  le  parole:  "per  il  delitto  previsto dall'articolo 609-quater" sono inserite le seguenti: "o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in  danno  dell'altro genitore"; b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli  articoli  572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne  o  da  uno  dei genitori  di  un  minorenne  in   danno   dell'altro   genitore,   la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche  ai fini dell'adozione dei provvedimenti  di  cui  agli  articoli  155  e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile". 
2-ter. All'art. 612, primo comma, del codice penale, la pena pecuniaria è elevata "fino  a  euro 1.032"». Sostituzione delle lett. a) e b) comma 3 dell’art. 609-ter: «a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva  alla  persona offeso ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici"»; «b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612,secondo comma"»; inserimento del comma 4-bis «4-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, le parole: "di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 572,  600,  600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7"». 
- Inserimento del comma 3-bis all’art. 260: «Le disposizioni del presente articolo si applicano,
altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica».

D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121:
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 concernente l’ attuazione della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi
Modifiche alla l. 110/1975


Legge 6 agosto 2013, n. 97
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea
Modifiche al d. lgs. 152/2006:
- introduzione dell’art. 289-bis (principi generali). – «1. La disciplina della parte sesta del presente decreto legislativo si applica: a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività; b) al danno ambientale causato da un’attività diversa da quelle elencate nell’allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo. 2. La riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo OO e nell’allegato 3 alla parte sesta, ove occorra anche mediante l’esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto.  3. Restano  disciplinati  dal  titolo  V  della  parte  quarta  del presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte sesta nonché gli interventi di riparazione delle acque sotterranee  progettati  ed attuati in conformità al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per  le contaminazioni  antecedenti  alla  data  del  29  aprile  2006,   gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono  gli obiettivi di qualità nei  tempi  stabiliti  dalla  parte  terza  del presente decreto»; 
- modifiche agli artt. 299, 303, 311, 313, 314, 317

D. lgs. 

Legge 3 agosto 2013, n. 89
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
Disposizioni rilevanti in materia ambientale:
Prevede la possibilità per il Governo di "commissariare" una impresa di interesse strategico nazionale la cui attività comporti rischi ambientali a causa della mancata osservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia). La legge di conversione ha precisato che il commissariamento è disposto solo dopo che l'Ispra abbia accertato la violazione delle prescrizioni dell'Aia. La legge precisa che il commissariamento costituisce deroga alla "normale" procedura di inosservanza delle prescrizioni dell'Aia (articolo 29-decies, comma 9, Dlgs 152/2006), ferma restando la comunicazione al Sindaco per gli opportuni provvedimenti in caso di pericolo di danno alla salute (comma 10). Si conferma, inoltre, la piena applicazione delle disposizioni del decreto all'Ilva Spa (articolo 2, comma 1, Dl 63/2013, convertito in legge 89/2013).

Legge 19 Luglio 2013 n. 87
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
E’ istituita, per la durata della  XVII  legislatura,  ai  sensi dell'articolo 82 della Cost., una Commissione parlamentare di inchiesta (venticinque senatori e venticinque deputati) sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, con compiti di verifica di attuazione delle leggi in materia, di accertamento della congruità della normativa rispetto alla conseguente azione dei pubblici poteri, di accertamento e valutazione della natura e delle caratteristiche dei mutamenti del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, di indagare sul rapporto tra mafia e politica, accertare le modalità di difesa nel sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, statale e regionale finalizzata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese, verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, etc.

Legge 27 giugno 2013, n. 77
Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l’11 maggio 2011.
Norme di rilievo per il diritto penale:
- artt. 34 (atti persecutori), 35 (violenza fisica), 36 (violenza sessuale compreso lo stupro), 37 (matrimonio forzato), 38 (mutilazioni genitali femminili), 39 (aborto forzato e sterilizzazione forzata), 40 (molestie sessuali), 41 (favoreggiamento o complicità e tentativo), 42 (giustificazioni inaccettabili dei reati, compresi quelli commessi in nome del c.d. onore), 43 (applicazione dei reati), 44 (giurisdizione), 45 (sanzioni e misure repressive), 46 (circostanze aggravanti), 47 ( condanne pronunciate sul territorio di un’altra parte contraente), 48 (divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie);
Norme di rilievo per il diritto processuale penale:
- artt. 49- 58.










Copyright Prof. Alessandro Bondi, Facoltà di Giurisprudenza, Università Carlo Bo, Urbinohttp://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?http://livepage.apple.com/shapeimage_2_link_0
Osservatorio 
legislazione italiana